RICONOSCIMENTO Regionale


Il RICONOSCIMENTO Regionale del NATUROPATA

...dalla Dott.ssa Valeria Romano, Esperta in diritto e politiche europee:
Alcune regioni italiane, tra le quali Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo hanno legiferato in materia di discipline bio-naturali. Alcune sono rimaste allo stadio di proposte, altre diventate legge, sono state impugnate dal governo e cassate dalla Corte costituzionale per vizio di legittimità, perché in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, l’istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato. Lasciando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Ma la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie è riconosciuta dalla legge 43/2006 (art.1 comma 2), (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’ istituzione dei relativi ordini professionali).

Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ritiene che gli operatori in discipline bio-naturali, inquadrati nelle leggi regionali, non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticherebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute.

In conclusione, nonostante gli sforzi dei legislatori regionali, le istituzioni comunitarie e il governo italiano non hanno ancora definito un quadro normativo in grado di conferire un riconoscimento giuridico alle discipline bionaturali e di garantire una adeguata tutela al consumatore che ne beneficia».

Dott.ssa Valeria Romano
Esperta in diritto e politiche europee

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RICONOSCIMETO Giuridico Per completare l’esposizione dell’aspetto giuridico della NATUROPATIA in Italia occorre rilevare che, anche volendo ignorare le premure per un riconoscimento uniforme con la “spinta legislativa” centrale (attraverso l’Europa) e periferica (attraverso le Regioni virtuose), per diritto costituzionale, l’attività professionale del NATUROPATA non è vietata, ma rappresenta una libera attività di un libero cittadino, legittimata dalle varie sentenze(vedi pagina RICONOSCIMENTO Giuridico) , tutelata da Associazioni di Categoria sempre più attive e altresì sollecitata dalla crescente richiesta dei cittadini di tali prestazioni.
Anche a Tutela di quest’ultimi, come dettato da Direttive Europee già adottate dallo Stato Italiano e dagli altri paesi membri, le Associazioni di Categoria hanno stilato idonee Autoregolamentazioni per difendere utenti, metodiche, formazione, professionista e professione. Il diritto è inoltre recentemente stato sancito dall’Art. 29, 1-bis della Legge 15 luglio 2011, n. 111, che così recita: <<...il governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.>>

DIRITTOeSALUTE
Il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IMBRIANI


Riportiamo i Testi di legge delle varie Regioni d’Italia: Clicca sui titoli per visualizzarne o stamparne il testo:

REGIONE LOMBARDIA
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 1-02-2005
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REGIONE LIGURIA
NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004
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REGIONE PIEMONTE
REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIONATURALI
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31-05-2004
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REGIONE VENETO
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI ATTIVITÀ BIO-NATURALI
PROGETTO DI LEGGE N.11
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REGIONE EMILIA -ROMAGNA
“DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI”
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REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
DELIBERA ATTUATIVA N. 609 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 2/2005 SULLE DBN 28 GENNAIO 2009
REGIONE TOSCANA L.R. 3 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali.
REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N°26 DEL 10 FEBBRAIO 2006
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ADESIONI per ENTI e PERSONE



quota minima annuale € 10,00:
• Tesseramento Persone, Professionisti ed Enti interessate

quota minima annuale € 30,00:
• Iscrizione ELENCO PROFESSIONALE NATUROPATI e OPERATORI in MONODISCIPLINE
• Iscrizione ELENCO Studenti e Diplomandi
• Iscrizione ELENCO SCUOLE, ASSOCIAZIONI e altre ENTI

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