NATUROPATIA in Italia



Lo status giuridico del NATUROPATA in Italia



Scrive il Presidente

Il N A T U R O P A T A è un PROFESSIONISTA


Lecce 27.02.2013
Cari Soci,

Siamo impegnati alacremente alla Valutazione dei vari aspetti e adempimenti della nuova
“Legge 4-2013 sulla Disciplina delle professioni non organizzate”. Me ne sto interessando, in prima linea, personalmente.

- in vista dell’inserimento di DIRITTOeSALUTE nell’elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello sviluppo Economico;
- in considerazione degli adempimenti urgenti da parte dei singoli Operatori con riferimento a scritti e intestazioni.
- In conformità agli intenti di DIRITTOeSALUTE di tutelare un’identità e una qualità Professionale propria, che non richieda all’iscritto ulteriori oneri;

la segreteria provvederà a breve termine a convocare l’Assemblea dei Soci.

Cordialmente
IL PRESIDENTE Carlo Madaro

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A livello legislativo sia in Europa che in Italia sono state portate avanti numerose iniziative riportiamo l’analisi effettuata dalla Dott.ssa Valeria Romano, Esperta in diritto e politiche europee e dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura.

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dalla Dott.ssa Valeria Romano, Esperta in diritto e politiche europee:
In Italia l’iter parlamentare per la regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali ha avuto inizio il 30 maggio 2001.

Il 27 gennaio 2005 è stato elaborato il progetto di legge “Lucchese” (dal suo relatore On. Lucchese) oggetto di dibattito parlamentare fino al 30 novembre 2005. Tra l’altro il testo proposto per il riconoscimento della professione sanitaria di operatore naturopata non incontra il favore della categoria in quanto la inquadra nell’ambito delle Discipline Bio–Naturali. e non in quella del comparto sanitario non medico come avviene invece in alcuni Stati europei.

Nel 2006, la proposta di legge per la regolamentazione delle Discipline Olistiche per la Salute (DOS) presentata il 27 settembre (C.1709/2006) non è stata mai oggetto di dibattito parlamentare. Questa definisce le discipline olistiche per la salute, istituisce l’elenco nazionale e la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione; fissa i criteri per la formazione dell’operatore di DOS e le norme sul rilascio del diploma di operatore; stabilisce l’istituzione di un Registro nazionale degli operatori di DOS; prevede, inoltre, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Attualmente il legislatore italiano sta lavorando per il riconoscimento del principio del pluralismo scientifico e del diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali esercitati esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria.

In tal senso sono in corso di discussione, presso la Camera dei Deputati, le proposte di Legge n. 89 del 29 aprile 2008 sulla disciplina della medreicina omeopatica e la n. 1159 del 26 maggio 2008 sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia. Mentre sono stati presentati inSenato, il disegno di Legge n. 145 del 29 aprile 2008, sulla Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali; e il Disegno di legge n. 713 del 29 maggio 2008, sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria.

Anche alcune regioni italiane, tra le quali Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo hanno legiferato in materia di discipline bio-naturali. Alcune sono rimaste allo stadio di proposte, altre diventate legge, sono state impugnate dal governo e cassate dalla Corte costituzionale per vizio di legittimità, perché in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, l’istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato. Lasciando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Ma la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie è riconosciuta dalla legge 43/2006 (art.1 comma 2), (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’ istituzione dei relativi ordini professionali). Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ritiene che gli operatori in discipline bio-naturali, inquadrati nelle leggi regionali, non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticherebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute.

In conclusione, nonostante gli sforzi dei legislatori regionali, le istituzioni comunitarie e il governo italiano non hanno ancora definito un quadro normativo in grado di conferire un riconoscimento giuridico alle discipline bio naturali e di garantire una adeguata tutela al consumatore che ne beneficia.

Dott.ssa Valeria Romano
Esperta in diritto e politiche europee

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dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura:
La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di medicina non convenzionale (MNC), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale ampiamente diffusa, per due importanti ordini di motivi:

1. in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d’Europa 1206/(1999), che prevedono l’armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche delle complementary and alternative medicines (CAM).

2. Non è mai stato adottato il piano strategico sulle MNC dell’OMS (2002).

A questo proposito corre l’obbligo di ricordare che a Milano, nel 2004, l’OMS ha presentato un importante documento a tutela del paziente delle MNC o CAM, intitolato Linee guida per lo sviluppo dell’informazione al consumatore sull’utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa, in cui vengono sottolineate le politiche che i Governi dovrebbero mettere in atto per le MNC.

In particolare sono da sottolineare quelle che appaiono importanti sia per la tutela dell’utente, che per l’affidabilità professionale dell’operatore:

organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;
assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati incoraggiare l’interazione tra gli operatori non medici e la classe medica;

sviluppare gli standard di qualità e le linee guida riguardanti il trattamento di MNC;

creare standard dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rafforzare la fiducia del consumatore.>>

dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura

ATTENZIONE - Novità:

Il 17 aprile 2012 è stato approvato alla Camera dei Deputati il progetto di legge quadro sulle professioni non regolamentate, che lascia ampio campo di azione alla Professione del NATUROPATA. La Legge deve passare ancora il vaglio del Senato.

Il Testo è stato trasmesso il 19 aprile 2012 dalla Camera al Senato, l’Esame della Commissione è iniziato il 22 maggio 2012.

Clicca sulle rispettive voci per visualizzare o stampare i seguenti Testi:

APPROVAZIONE Camera dei Deputati
Proposta di Legge sulle professioni non regolamentate


Testo del Disegno di legge A.S. n. 3270 XVI legislatura Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi


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RICONOSCIMENTO Giuridico Per completare l’esposizione dell’aspetto giuridico della NATUROPATIA in Italia occorre rilevare che, anche volendo ignorare le premure per un riconoscimento uniforme con la “spinta legislativa” centrale (attraverso l’Europa) e periferica (attraverso le Regioni virtuose), per diritto costituzionale, l’attività professionale del NATUROPATA non è vietata, ma rappresenta una libera attività di un libero cittadino, legittimata dalle varie sentenze (vedi pagina RICONOSCIMENTO Giuridico), tutelata da Associazioni di Categoria sempre più attive e altresì sollecitata dalla crescente richiesta dei cittadini di tali prestazioni.

Anche a Tutela di quest’ultimi, come dettato da Direttive Europee già adottate dallo Stato Italiano e dagli altri paesi membri, le Associazioni di Categoria hanno stilato idonee Autoregolamentazioni per difendere utenti, metodiche, formazione, professionista e professione.

Il diritto è inoltre recentemente stato sancito dall’Art. 29, 1-bis della Legge 15 luglio 2011, n. 111, che così recita: <<...il governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.>>

DIRITTOeSALUTE
Il Segretario Generale GIUSEPPE IMBRIANI


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ADESIONI per ENTI e PERSONE



quota minima annuale € 10,00:
• Tesseramento Persone, Professionisti ed Enti interessate

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