NATUROPATIA in Europa



Lo status giuridico del NATUROPATA in Europa

A livello legislativo sia in Europa che in Italia sono state portate avanti numerose iniziative riportiamo l’analisi effettuata dalla Dott.ssa Valeria Romano, Esperta in diritto e politiche europee e dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura.

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dalla Dott.ssa Valeria Romano, Esperta in diritto e politiche europee:
<<...Ad oggi non esiste una legislazione europea che riconosca e disciplini le medicine complementari o non convenzionali in modo completo e strutturato. Nel 1992, la Comunità economica europea approva le Direttive CEE/73/92 e CEE/74/92 concernenti i medicinali omeopatici e antroposofici, recepite in Italia con decreto legislativo n° 185/1995.
Nel 1997 il Parlamento europeo con risoluzione chiede alla Commissione europea, “di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l’istituzione di comitati ad hoc; di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto concerne l’innocuità, l’efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo ovvero alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine-nonconvenzionali”.
Detta risoluzione, definita “Statuto delle Medicine non Convenzionali”, per la prima volta riconosce una serie di pratiche diagnostiche e terapeutiche ormai affermatesi in Europa, quali:

1. chiropratica,
2. omeopatia,
3. medicina antroposofica,
4.medicina tradizionale cinese (compresa agopuntura),
5. shiatsu,
6. NATUROPATIA,
7. osteopatia e
8. fitoterapia.

Il 4 novembre 1999, con risoluzione n. 1206, il Consiglio d’Europa sollecita gli Stati in esso rappresentati a garantire: un esplicito riconoscimento delle medicine non convenzionali, fondato su studi comparativi e su programmi di ricerca. Una corretta preparazione degli operatori e la predisposizione di codici deontologici per gli operatori non medici, di un registro della professione, nonché la definizione dei criteri e grado di formazione. l’inserimento di corsi di medicina complementare all’interno delle Facoltà mediche e dei corsi universitari.

Sulla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Trattato di Roma) che sancisce, tra l’altro, la libera circolazione delle professioni nei Paesi membri, l’Unione europea ha approvato la direttiva 2005/36/CE, (pubblicata sulla G.U. dell’Ue n. L/255 del 30 settembre 2005 e in vigore dal 20 ottobre 2005) relativa alla disciplina per il riconoscimento e la libera circolazione delle professioni negli Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo 206/2007 pubblicato sulla GURI il 9 novembre 2007.

La libera circolazione è alla base del funzionamento dello spazio europeo delle professioni e delle formazioni di cui il riconoscimento dei diplomi a scopo accademico e professionale costituisce il principale strumento. Ma le diverse politiche nazionali ne limitano l’applicabilità non legiferando o facendolo in modo disomogeneo. Ad esempio, Olanda, Belgio, Danimarca, Spagna (limitatamente alla Catalogna), Germania, Ungheria e Finlandia possiedono una legislazione più o meno restrittiva che riconosce e disciplina la medicina non convenzionale esercitata da operatori naturopati.

Nel Regno Unito i naturopati operano in base al diritto consuetudinario (che consente di esercitare le attività non previste dal codice) e ai codici deontologici delle associazioni professionali. In Italia, Francia, Malta, la medicina non convenzionale non ha riconoscimento legale e gli operatori naturopati non hanno status giuridico.>>

Dott.ssa Valeria Romano
Esperta in diritto e politiche europee

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dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura:
<<... In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins; considerando la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non medici adeguatamente preparati. Allo stato attuale la situazione europea è la seguente:

Germania: esistono dal 1939 gli Heilpraktiker, assimilabili ai naturopati. La legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina – legge sugli Heilpraktiker- del 17 febbraio 1939 Reichsgesetzblatt I, pag. 251), consente ad essi uno statusgiuridico al pari dei medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.

Regno Unito:la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

Belgio:è vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999. e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina. Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto.

Svizzera: è stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l’esercizio delle CAM/MNC. Dopo il referendum le CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.

Ungheria: sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1º luglio 1997.

Portogallo: è stata approvata una legge (decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003), di inquadramento di base delle medicine complementari. La legge portoghese riconosce l’esercizio delle CAM/MNC praticate da operatori non medici adeguatamente preparati.

Spagna: la Catalogna in particolare ha approvato nel febbraio del 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente l’esercizio delle CAM ai non medici.

Olanda: il 9 novembre 1993, la legge Individual Health Care Professions Act, ha autorizzato gli operatori non allopatici alla pratica della medicina complementare. La nuova legge è effettiva dal 1º dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatico.

Norvegia: dal 2003, è stata varata la legge 27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.

Italia: attualmente senza legislazione a fronte di tentativi regionali di normare al di fuori del settore sanitario.>> (vedi pagine: Legislazione Nazionale , RICONOSCIMENTO Regionale e RICONOSCIMENTO Giuridico) dal Testo del Disegno di legge italiano N. 2152 della 16ª Legislatura

DIRITTOeSALUTE
Il Segretario Generale GIUSEPPE IMBRIANI

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